Dal 1° luglio 2026 è conclusa una fase importante per il mercato delle cripto-attività in Europa. Termina infatti il periodo transitorio previsto dal Regolamento sui mercati delle cripto-attività, noto come Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), il quadro normativo europeo che disciplina gli operatori, i servizi e le tutele nel settore crypto. Da questa data, per offrire servizi ai clienti europei, non basterà più operare secondo i vecchi regimi nazionali. Serve infatti un’autorizzazione, rilasciata da almeno uno Stato membro dell’Unione europea, per operare come Crypto-Asset Service Provider (CASP), ossia come prestatore di servizi per le cripto-attività.
In Italia, il passaggio è stato richiamato dalla Consob in un comunicato ufficiale, diffuso in coordinamento con Banca d’Italia. Dal 1° luglio 2026, chi non ha ottenuto l’autorizzazione MiCA deve cessare l’attività ordinaria e limitarsi alla gestione della chiusura dei rapporti già attivi con i clienti.
Dalla registrazione nazionale alla licenza MiCA
Fino al 1° luglio 2026, molti operatori crypto avevano continuato a prestare servizi grazie ai regimi nazionali previsti nei singoli paesi. In Italia, ad esempio, il riferimento era il registro degli operatori in valuta virtuale, spesso indicati come VASP, acronimo di Virtual Asset Service Provider. I VASP sono gli operatori che, prima dell’entrata in vigore del MiCA, offrivano servizi in base ai regimi nazionali, ad esempio l’iscrizione al registro degli operatori in valuta virtuale tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) in Italia.
Con la fine del periodo transitorio del MiCA, l’Unione europea punta a creare un mercato unico regolato per le cripto-attività. La differenza non è solo formale perché una registrazione nazionale, infatti, non equivale a una licenza europea. L’autorizzazione CASP comporta requisiti più stringenti in materia di organizzazione, controlli, condotta, tutela dei clienti e vigilanza.
Il settore entra in una fase più vicina a quella dei servizi finanziari tradizionali. Questo non significa che le crypto vengano vietate, ma che gli intermediari che le trattano devono rispettare regole comuni a livello europeo. In un’intervista esclusiva con SiGMA News, Tommaso Astazi, Policy Director di Blockchain for Europe, ha osservato che l’Europa sembra puntare più sulla regolamentazione che sull’innovazione del settore. Astazi ha sottolineato la necessità di creare un quadro legislativo che consenta agli operatori di concentrarsi sull’innovazione, garantendo al contempo la protezione dei consumatori.
“Con la fine del periodo transitorio MiCA, molte aziende e start-up non riusciranno a operare in Europa né a ottenere la licenza”, ha dichiarato. Astazi ha inoltre riferito a SiGMA News che una nuova versione del MiCA dovrebbe essere proposta nel 2027, con l’auspicio che possa offrire agli operatori lo spazio necessario per crescere e innovare nel settore.
Gli operatori abilitati in Italia
Secondo Consob e Banca d’Italia, in Italia risultano autorizzati i seguenti otto CASP: CheckSig S.r.l., Conio S.r.l., CryptoSmart S.p.A., Hercle S.r.l., Hodlie S.r.l., Olliv S.r.l., Riv Digital S.r.l. e Young Platform S.p.A. A questi si aggiunge Banca Sella S.p.A., che ha effettuato la notifica alla Banca d’Italia per la prestazione di servizi relativi alle cripto-attività.
Il dato, però, va letto con attenzione. Non significa, tuttavia, che soltanto questi nove soggetti possano operare in Italia. Il regolamento MiCA prevede infatti il cosiddetto passaporto europeo. Questo significa che un operatore autorizzato in un altro Stato membro può offrire i propri servizi anche in Italia, purché sia regolarmente iscritto al registro europeo tenuto dall’European Securities and Markets Authority (ESMA). L’ESMA è l’autorità europea che, nel caso del MiCA, mantiene il registro europeo dei soggetti autorizzati a prestare servizi relativi alle cripto-attività.
Cosa cambia in Italia per gli operatori non autorizzati
Non si tratta di uno stop improvviso che lascia gli utenti senza possibilità di azione. La Consob precisa che tali soggetti devono limitarsi alle attività necessarie alla chiusura ordinata dei rapporti, ossia il trasferimento delle cripto-attività, la liquidazione delle posizioni, il rispetto degli obblighi antiriciclaggio e la tutela degli interessi dei clienti. Anche l’ESMA ha chiesto agli operatori non autorizzati di predisporre piani di dismissione ordinata, così da consentire il trasferimento degli asset a soggetti autorizzati o verso portafogli autocustoditi, i cosiddetti self-hosted wallet.
Le conseguenze possono essere operative, regolamentari, sanzionatorie e reputazionali. In Italia, la prosecuzione dell’attività senza autorizzazione espone gli operatori a interventi delle autorità competenti, la Consob e la Banca d’Italia, nel rispetto del rispettivo ambito di vigilanza previsto dal quadro MiCA e dalla normativa nazionale di adeguamento. Gli effetti possono includere provvedimenti amministrativi, obblighi di cessazione dell’attività e sanzioni, a seconda della condotta e dei servizi prestati.
Per clienti e controparti, il rischio principale è trovarsi esposti a piattaforme che non potranno più operare regolarmente sul mercato europeo. Questo può tradursi in limitazioni operative relative a depositi, trading, custodia, prelievi, trasferimenti e assistenza, oltre a una maggiore incertezza nella gestione delle posizioni aperte.
Una svolta per il mercato crypto europeo
La fine del periodo transitorio segna una stretta per gli operatori in tutta Europa, ma anche un cambio di fase per l’intero settore. MiCA aumenta gli obblighi di compliance e potrebbe spingere alcuni soggetti fuori dal mercato o verso processi di consolidamento. Allo stesso tempo, offre agli operatori autorizzati un quadro più chiaro e la possibilità di operare in tutta l’Unione europea con una licenza riconosciuta.
Per i clienti ci si aspetta una tutela maggiore. Nel breve periodo, però, sarà fondamentale verificare che il proprio fornitore di servizi crypto sia effettivamente autorizzato. Questo vale sia per gli exchange, cioè le piattaforme che consentono di comprare, vendere o scambiare cripto-attività, sia per i custodian, cioè i soggetti che prestano servizi di custodia di asset digitali per conto dei clienti. La verifica non deve fermarsi al nome commerciale della piattaforma, ma deve riguardare l’entità giuridica indicata nei contratti e nelle condizioni di servizio.
Tutte le strade conducono alla madre di tutte le conferenze a Roma dal 2 al 5 novembre 2026. SiGMA World sarà protagonista alla Fiera Roma, riunendo 30.000 delegati, 1.000+ espositori e 550+ relatori esperti. È qui che nascono le leggende e prende forma il futuro. Connettiti con gli innovatori che guidano il cambiamento.


