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TAR Lazio: respinti i ricorsi contro il bando ADM per il gioco online

Tony Colapinto
Scritto da Tony Colapinto

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio – Sezione Seconda – ha respinto i ricorsi presentati da numerosi operatori del gioco a distanza contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, confermando la legittimità della procedura di gara per l’affidamento in concessione del gioco pubblico online, avviata con determinazione direttoriale n. 777860 del 17 dicembre 2024 (CIG B4DF5D6BCF).

Il contesto: gara e ricorsi

La gara, disciplinata dal decreto legislativo 41/2024, è finalizzata all’assegnazione di concessioni della durata di nove anni per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici. L’avvio della procedura è stato formalizzato anche tramite la pubblicazione dell’Avviso n. 774403/2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 dicembre 2024.
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’intero impianto di gara e dei suoi atti attuativi – incluse le regole amministrative, lo schema di convenzione, le regole tecniche, e le condizioni per i Punti Vendita Ricariche (PVR) – sollevando numerose censure di legittimità e costituzionalità.

Il giudizio del TAR: inammissibilità e infondatezza

Il TAR ha ritenuto in parte inammissibile e per il resto infondato il ricorso, respingendo tutte le principali contestazioni.

Sul valore della concessione

Uno dei punti più contestati era il valore economico della concessione, fissato in 37.137.464,54 euro, cifra ritenuta dai ricorrenti immotivata e sovrastimata. Il TAR ha però giudicato il meccanismo di calcolo adottato da ADM (basato su una una tantum di 7 milioni di euro e un canone annuo pari al 3% del margine medio di raccolta, con crescita stimata del 20%) logico, oggettivo e ben motivato, osservando che il mercato dei giochi a distanza ha avuto una crescita del 153% tra il 2019 e il 2024.

Sulle garanzie richieste

Le critiche sulle garanzie provvisoria (750.000 euro) e definitiva (10% del valore della concessione, circa 3,7 milioni di euro) sono state respinte per coerenza con la valutazione della base d’asta. Il Collegio ha sottolineato la necessità di garantire l’affidabilità dei concessionari in un settore che gestisce flussi finanziari ingenti.

Sull’equilibrio economico-finanziario e gli investimenti

I giudici amministrativi hanno considerato irrilevante la contestazione sulla sostenibilità dell’equilibrio economico-finanziario in relazione all’aumento della tassazione previsto dalla legge 207/2024, affermando che gli aumenti fiscali sono prevedibili e che lo schema di convenzione prevede meccanismi di rinegoziazione adeguati. Riguardo agli investimenti minimi obbligatori – 700.000 euro nei primi due anni e 0,03% della raccolta media annuale successivamente – il TAR ha sottolineato che tali obblighi sono ragionevoli e giustificati dall’interesse pubblico (es. sicurezza del gioco, innovazione tecnologica).

Sulle disposizioni per i Punti Vendita Ricariche (PVR)

Ampio spazio è stato dato anche alle contestazioni relative alla disciplina dei PVR, introdotta dalla determina ADM del 25 ottobre 2024. Le norme vietano, tra l’altro, l’affissione di materiale cartaceo promozionale, l’apertura di conti da parte di familiari dei gestori, e l’installazione in circoli privati. Anche queste contestazioni sono state respinte: il TAR ha giudicato tali restrizioni coerenti con i principi legislativi del decreto 41/2024, volti a prevenire l’offerta illegale di gioco e il riciclaggio. I divieti sono stati definiti proporzionati e funzionali a tutelare l’integrità del settore.

Sulla legittimità costituzionale della “una tantum”

Anche l’attacco al contributo fisso di 7 milioni di euro per l’accesso alla gara è stato respinto. Il TAR ha definito la “fee d’ingresso” una misura ragionevole, volta a garantire la serietà delle offerte, e ha rilevato l’assenza di prove circa la sua natura anticoncorrenziale.

Spese legali e sentenza

Il TAR ha condannato i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di lite, pari a 6.000 euro complessivi, da versare alle amministrazioni resistenti.
Con questa sentenza, il TAR Lazio conferma la piena legittimità dell’intera procedura di gara, dando via libera al prosieguo dell’iter amministrativo per l’assegnazione delle nuove concessioni per il gioco a distanza.

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