La Corte di giustizia dell’Unione europea interviene sul confine tra hosting passivo e partecipazione attiva delle piattaforme digitali. Google può perdere l’esenzione di responsabilità quando, nell’ambito di una partnership commerciale con un creator, esamina concretamente il canale e i contenuti destinati alla monetizzazione. Una piattaforma digitale non può invocare automaticamente il proprio ruolo di intermediario quando il rapporto con chi pubblica i contenuti va oltre la mera memorizzazione tecnica. La presenza di un accordo commerciale, accompagnata da un esame del canale, dei video e dei relativi metadati, può infatti far venire meno la protezione riconosciuta agli hosting provider.
È il principio affermato oggi, 16 luglio 2026, dalla Seconda Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-421/24, derivata dal contenzioso tra Google Ireland e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in merito all’applicazione del divieto italiano di pubblicità del gioco con vincita in denaro. La sentenza era prevista nel calendario giudiziario della Corte per questa mattina. I giudici di Lussemburgo non hanno deciso direttamente sulla validità della sanzione inflitta a Google, ma hanno fornito al Consiglio di Stato l’interpretazione del diritto europeo necessaria per definire la controversia ancora pendente in Italia.
La sanzione AGCOM contro Google Ireland
Il caso trae origine dalla delibera 275/22/CONS, adottata dall’AGCOM il 19 luglio 2022 e pubblicata il 4 agosto successivo. Con quel provvedimento, l’Autorità aveva contestato a Google Ireland la violazione dell’articolo 9 del Decreto Dignità, la disposizione che vieta in Italia qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse con vincite in denaro. La sanzione amministrativa ammontava complessivamente a 750.000 euro. Il procedimento riguardava alcuni canali YouTube riconducibili allo stesso content creator, sui quali erano stati pubblicati centinaia di video ritenuti promozionali di siti di gioco online.
Secondo la ricostruzione alla base del procedimento, i contenuti mostravano sessioni di gioco con denaro reale e contenevano riferimenti a bonus, piattaforme e siti accessibili agli utenti. AGCOM aveva inoltre ordinato la rimozione dei video ancora disponibili e la cessazione delle condotte contestate. La delibera qualificava Google quale responsabile della diffusione dei contenuti su YouTube. La società aveva però impugnato il provvedimento, sostenendo di aver svolto un servizio di hosting e di non poter essere equiparata all’autore dei video caricati autonomamente sulla piattaforma.
La direttiva e-commerce si applica anche ai video sul gioco
Il primo nodo affrontato dalla Corte riguarda l’ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. La normativa esclude dal proprio perimetro le attività di gioco d’azzardo che comportano una posta pecuniaria. Google sosteneva tuttavia di non aver offerto direttamente giochi o scommesse, ma di aver semplicemente ospitato video prodotti da terzi.
La Corte ha chiarito che un servizio della società dell’informazione, consistente nell’hosting online di video, continua a rientrare nella direttiva anche quando alcuni dei contenuti memorizzati includono pubblicità relativa al gioco d’azzardo. L’esclusione prevista per il gambling riguarda dunque l’attività di gioco in quanto tale. Non sottrae automaticamente alle regole europee sul commercio elettronico una piattaforma che conserva e rende accessibili video caricati dagli utenti.
Questo chiarimento evita una conseguenza particolarmente ampia: la sola presenza di contenuti relativi al gioco non trasforma il gestore della piattaforma in fornitore del servizio promosso. Per stabilire se Google possa beneficiare dell’esenzione di responsabilità, occorre invece analizzare il ruolo concretamente svolto in relazione ai contenuti contestati.
Google e pubblicità del gioco: quando cade l’esenzione
Il passaggio centrale della sentenza riguarda l’articolo 14 della direttiva e-commerce. La norma limita la responsabilità del prestatore di hosting quando la sua attività ha natura meramente tecnica, automatica e passiva e il provider non è effettivamente a conoscenza dell’illiceità delle informazioni memorizzate. Nel caso esaminato, il content creator aveva aderito al programma di partnership di YouTube. Il rapporto prevedeva la monetizzazione dei video e la condivisione dei ricavi generati dalla pubblicità mostrata sul canale.
La sola esistenza di un accordo commerciale, però, non basta a rendere Google automaticamente responsabile di ogni contenuto pubblicato dal creator. Il punto decisivo è un altro: quale controllo abbia esercitato la piattaforma nell’ammettere il canale al programma o nel mantenere attiva la partnership. Secondo la Corte, l’esenzione non può essere invocata quando, durante la conclusione o l’esecuzione dell’accordo commerciale, il gestore abbia esaminato il contenuto del canale, verificandone elementi quali il tema principale, i video più visualizzati o più recenti e i relativi metadati.
Tra i dati esaminabili figurano i titoli, le descrizioni, le miniature e altre informazioni utili a comprendere la natura del canale. Il processo di verifica previsto dal programma di partnership diventa quindi rilevante, poiché può consentire alla piattaforma di acquisire una conoscenza concreta dei contenuti attraverso i quali genera e ripartisce i ricavi pubblicitari.
La monetizzazione non equivale da sola alla responsabilità
La pronuncia non introduce un’equazione automatica tra monetizzazione e responsabilità. Una piattaforma può continuare a offrire strumenti pubblicitari ai propri utenti senza essere necessariamente considerata autrice o editrice di tutti i contenuti ospitati. Ciò che cambia la valutazione è il livello di coinvolgimento. Quando il gestore analizza il canale per verificarne l’idoneità commerciale, individua il tema dominante e prende in esame i video che attirano la maggior parte del pubblico, diventa più difficile sostenere che la sua attività sia rimasta completamente neutrale.
Il rapporto economico acquista quindi rilievo se è accompagnato da un controllo sostanziale. La condivisione dei ricavi dimostra l’esistenza di un interesse commerciale comune; l’esame del canale, invece, può incidere sulla possibilità di considerare la piattaforma un semplice intermediario passivo. La Corte concentra l’attenzione sul funzionamento concreto del servizio, non sull’etichetta contrattuale utilizzata. Essere formalmente un hosting provider non è sufficiente a ottenere l’esenzione se le attività effettivamente svolte mostrano un coinvolgimento nella selezione, nella valutazione o nella gestione commerciale dei contenuti.
La Corte Ue non ha confermato la multa
La sentenza pronunciata oggi non chiude il contenzioso tra Google Ireland e AGCOM. Nell’ambito del rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia interpreta il diritto dell’Unione, ma non sostituisce il giudice nazionale nella valutazione definitiva dei fatti. La decisione sulla legittimità della sanzione da 750.000 euro e dell’ordine di rimozione spetta ancora al Consiglio di Stato.
Il giudice italiano dovrà accertare come funzionasse, nel caso specifico, il programma di partnership di YouTube, quali verifiche fossero state effettivamente effettuate sul canale e quale conoscenza Google avesse acquisito sulla natura dei video. Dovrà inoltre stabilire se i controlli eseguiti fossero sufficienti a escludere che il ruolo della piattaforma fosse meramente tecnico, automatico e passivo. Solo al termine di questa valutazione potrà essere deciso se Google abbia titolo a beneficiare dell’esenzione prevista dalla direttiva.
Un precedente rilevante per creator e piattaforme
La portata della pronuncia supera i confini del procedimento italiano. Il modello economico delle grandi piattaforme si fonda sempre più spesso su programmi di partnership che collegano la visibilità dei contenuti alla raccolta pubblicitaria e alla ripartizione dei ricavi. Il confine tra hosting, monetizzazione e controllo diventa particolarmente delicato nei settori regolamentati. Il gioco d’azzardo è uno degli esempi più evidenti, ma la stessa questione può porsi anche per contenuti relativi a prodotti finanziari, investimenti, servizi sanitari o ad altre attività soggette a limiti pubblicitari.
Per le piattaforme, la sentenza impone una riflessione sui processi adottati per la selezione e il monitoraggio dei partner commerciali. Non sarà sempre possibile esaminare un canale per valutarne la capacità di generare ricavi e, al contempo, dichiararsi del tutto estranei alla natura dei contenuti monetizzati. Anche gli operatori del gioco e i content creator dovranno prestare maggiore attenzione alla qualificazione dei video pubblicati online. Streaming, recensioni, dimostrazioni di gioco, collegamenti a siti esterni e riferimenti a bonus possono assumere carattere promozionale anche quando presentati in una forma apparentemente editoriale o di intrattenimento.
Il prossimo passaggio davanti al Consiglio di Stato
La Corte di Giustizia ha dunque fissato un criterio destinato a incidere sul futuro del contenzioso: la protezione degli hosting provider dipende dal ruolo effettivo della piattaforma e dal livello di conoscenza acquisita sui contenuti. Google non è stata dichiarata definitivamente responsabile e la sanzione non è ancora stata confermata. Tuttavia, la società non potrà fondare la propria difesa sulla sola circostanza che i video siano stati caricati da un soggetto terzo.
Il Consiglio di Stato dovrà ora verificare se la partnership con il creator e l’esame del canale abbiano trasformato YouTube, rispetto ai contenuti contestati, da intermediario neutrale a un operatore attivamente coinvolto nella loro valorizzazione commerciale. È su questo confine, sempre meno netto, che si giocherà non soltanto il procedimento italiano, ma anche una parte importante del futuro rapporto tra piattaforme digitali, creator economy e pubblicità del gioco d’azzardo.
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