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MiCAR e la nuova geografia del crypto in Italia: un mercato ridotto per decreto

Tony Colapinto
Scritto da Tony Colapinto

L’entrata in vigore del regolamento europeo MiCAR (UE 2023/1114) non ha rappresentato per l’Italia un semplice passaggio tecnico o un aggiornamento normativo di routine. Al contrario, ha inciso in modo profondo sulla struttura stessa del mercato delle cripto-attività, ridisegnandone i confini e imponendo una trasformazione radicale. Il risultato è sotto gli occhi degli operatori: una contrazione drastica e repentina del numero di soggetti attivi, con un impatto che va ben oltre la fisiologica selezione di mercato.

Il passaggio da un sistema fondato sulla registrazione a uno basato sull’autorizzazione ha segnato un vero cambio di paradigma. Il MiCAR non ha semplicemente alzato l’asticella, ma ha riscritto le regole di accesso, imponendo requisiti patrimoniali, organizzativi e di governance comparabili a quelli della finanza vigilata. In questo contesto, la selezione non è stata progressiva né spontanea, ma regolamentare e immediata.

Dal boom numerico alla contrazione improvvisa

Alla data del 30 dicembre 2025, termine ultimo per la presentazione delle istanze di autorizzazione come Crypto-Asset Service Provider (CASP), il mercato crypto italiano appare già profondamente ridimensionato. Fino a pochi mesi prima, a fine giugno 2025, il registro dei Virtual Asset Service Provider contava 138 operatori. Oggi, secondo i dati del registro OAM, ne restano poco più di trenta ancora formalmente abilitati a operare.

Questa abilitazione, tuttavia, ha natura esclusivamente transitoria. È valida solo fino al 30 giugno 2026 ed è subordinata alla presentazione tempestiva della domanda MiCAR. Non si tratta quindi di una legittimazione piena, ma di una finestra temporanea concessa per consentire l’adeguamento al nuovo quadro europeo.

Il crollo numerico non è riconducibile a dinamiche di consolidamento, fusioni o acquisizioni. È l’effetto diretto dell’entrata in vigore del MiCAR, che ha superato il precedente regime nazionale fondato su una registrazione amministrativa relativamente leggera. Molti operatori, pur formalmente iscritti, non erano strutturalmente pronti a sostenere un percorso autorizzativo complesso e oneroso.

Una selezione regolamentare, non una crisi di mercato

La contrazione del mercato va letta per quello che è: una selezione forzata imposta dalla regolazione. Il MiCAR ha costretto gli operatori a una scelta netta. Avviare il percorso per diventare CASP autorizzati oppure uscire dal perimetro regolato. In molti casi, l’uscita non è stata una decisione strategica, ma una conseguenza inevitabile dell’assenza di requisiti minimi per operare sotto vigilanza armonizzata.

Il nuovo quadro europeo ha reso evidente una fragilità strutturale già presente. Il mercato crypto italiano appariva numericamente ampio, ma normativamente fragile. La precedente disciplina aveva consentito l’operatività di soggetti formalmente registrati, ma spesso privi di assetti organizzativi comparabili a quelli richiesti agli intermediari finanziari tradizionali.

Nessuna licenza italiana nel registro CASP europeo

Il dato più critico emerge osservando il livello europeo. Nel registro ufficiale dei CASP (Crypto-Asset Service Provider) autorizzati pubblicato dall’ESMA non figura, ad oggi, alcun operatore italiano. Su oltre 130 soggetti autorizzati in vari Stati membri, nessuno risulta vigilato dalla Consob o dalla Banca d’Italia.

Altri Paesi hanno avviato il processo con maggiore tempestività. Germania, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Austria, Malta, Cipro e Irlanda hanno già rilasciato licenze MiCAR, consolidando un primo nucleo di operatori pienamente autorizzati. L’Italia, invece, resta priva di licenze domestiche, con un’operatività che sopravvive esclusivamente grazie al regime transitorio.

L’assenza non riguarda soltanto operatori nazionali. Anche alcuni grandi player internazionali, pur dichiarando di essere impegnati nel percorso autorizzativo, non compaiono ancora nell’elenco ESMA. Il contesto resta quindi sospeso e incerto, con la continuità operativa oltre giugno 2026 tutt’altro che garantita.

Il regime transitorio non equivale a un’autorizzazione

È fondamentale chiarire un punto spesso sottovalutato. La permanenza nel registro OAM non equivale a una licenza MiCAR. Si tratta di una tolleranza temporanea, non di un titolo autorizzativo. Oltre la scadenza del regime transitorio, l’operatività senza autorizzazione comporterebbe il rischio concreto di esercizio abusivo di attività riservata, con conseguenze sanzionatorie e giuridiche rilevanti.

Le implicazioni non riguardano solo gli operatori. Anche utenti e investitori sono direttamente coinvolti. Operare con soggetti non autorizzati significa non beneficiare delle tutele previste dal MiCAR, con maggiori difficoltà di ricorso e una posizione indebolita in caso di contenziosi o default dell’intermediario.

Un mercato ridisegnato dalla regolazione

Il quadro che emerge è quello di una transizione imposta, non accompagnata da una fase graduale di adattamento. Il MiCAR ha ridotto il perimetro del mercato, innalzato gli standard e selezionato chi poteva restare. Nel medio periodo, un’applicazione coerente del regolamento potrebbe trasformarsi in un vantaggio competitivo per operatori strutturati e intermediari tradizionali pronti a entrare nel settore.

Nel breve termine, però, il dato resta inequivocabile. Il mercato crypto italiano è passato da 138 operatori a poco più di trenta, senza alcuna licenza nazionale rilasciata. La fase di assestamento è tutt’altro che conclusa e il perimetro, con ogni probabilità, è destinato a restringersi ulteriormente.

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