Il divieto italiano sulla pubblicità del gioco con vincita in denaro resta in vigore, ma il terreno su cui viene applicato è diventato molto meno stabile. A otto anni dall’introduzione del Decreto Dignità, alcuni dei nodi più controversi della disciplina sono ormai giunti dinanzi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
A fotografare questa fase di attesa è la Relazione annuale 2026 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presentata al Parlamento il 14 luglio dal presidente Giacomo Lasorella. Nel documento, che prende in esame soprattutto l’attività svolta tra il 1° maggio 2025 e il 30 aprile 2026, l’AGCOM dedica un passaggio specifico all’applicazione dell’articolo 9 del decreto-legge 87 del 2018.
La norma ha introdotto un divieto molto ampio, esteso alla pubblicità e alle sponsorizzazioni relative al gioco d’azzardo e alle scommesse. Oggi, però, il dibattito non riguarda soltanto l’efficacia politica del provvedimento. A essere sottoposti al vaglio dei giudici sono il peso delle sanzioni, la responsabilità delle piattaforme digitali e persino il procedimento seguito dall’Italia per introdurre il divieto.
Nel 2025 l’AGCOM non ha irrogato nuove sanzioni
Il dato che emerge con maggiore immediatezza dalla Relazione riguarda l’attività sanzionatoria. Nel corso del 2025 l’AGCOM non ha applicato nuove sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del divieto di pubblicità del gioco con vincita in denaro.
Il confronto con gli anni precedenti è visibilmente netto. Nel 2023, tra sanzioni e oblazioni, gli importi complessivi avevano raggiunto 12,39 milioni di euro. Nel 2024 la cifra era già scesa a 1,81 milioni, dopo i 2,47 milioni del 2022 e i poco più di 133 mila euro del 2021.
Il passaggio a zero non significa, tuttavia, che il divieto sia stato accantonato né che l’Autorità abbia rinunciato ai controlli. La norma continua a produrre effetti e resta tra gli ambiti sottoposti alla vigilanza dell’AGCOM. Il dato sembra piuttosto indicare una fase di cautela, segnata da procedimenti giudiziari che potrebbero modificare alcuni criteri finora utilizzati.
Sarebbe quindi azzardato leggere nell’assenza di sanzioni la prova di una completa conformità del mercato. Nello stesso modo, non si può parlare di una sospensione implicita della disciplina. Il quadro è più complesso: l’attività di controllo prosegue, mentre permangono interrogativi sulle modalità di applicazione del divieto che richiedono risposte definitive.
La sanzione minima di 50.000 euro arriva alla Consulta
Il primo fronte riguarda la proporzionalità del sistema sanzionatorio. Il 29 luglio 2025, il TAR del Lazio ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Dignità. La disposizione prevede una sanzione pari al 20% del valore della pubblicità o della sponsorizzazione contestata. Stabilisce, però, che l’importo non possa essere inferiore a 50.000 euro per ciascuna violazione.
È proprio questa soglia minima, applicabile anche nei casi economicamente meno rilevanti, a sollevare i dubbi del giudice amministrativo. Il TAR non mette in discussione l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e di ridurre l’esposizione dei consumatori ai messaggi promozionali sul gioco. L’attenzione si concentra, invece, sull’impossibilità di adeguare pienamente la sanzione alle circostanze concrete.
La stessa soglia può infatti colpire condotte molto diverse tra loro. Una grande campagna nazionale e un contenuto pubblicato da un singolo creator possono rientrare entrambi nel perimetro del divieto, pur avendo diffusione, valore economico e capacità di influenza difficilmente paragonabili.
Secondo il TAR, l’assenza di un margine di graduazione sufficiente potrebbe contrastare con gli articoli 3, 42 e 117 della Costituzione. Nel rinvio vengono richiamati anche i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il tema centrale è la proporzionalità. Una sanzione amministrativa particolarmente pesante, soprattutto quando assume una funzione sostanzialmente punitiva, dovrebbe tenere conto della gravità del fatto, delle dimensioni economiche del destinatario e degli effetti prodotti dalla condotta.
Il caso nasce dai video di un content creator
Il procedimento arrivato davanti alla Corte costituzionale prende le mosse da un caso concreto. Al centro del contenzioso c’è un content creator sanzionato complessivamente per 157.000 euro in relazione ad alcuni video pubblicati su YouTube e su Twitch. Nei contenuti comparivano banner e collegamenti a siti di gioco.
La vicenda mostra quanto l’applicazione del Decreto Dignità sia diventata più complessa con la crescita dei social media, delle piattaforme video e dei programmi di affiliazione. La pubblicità non passa più soltanto dagli spot televisivi, dalle campagne sulla stampa o dalle sponsorizzazioni sportive. Può essere inserita in una diretta, in un video di intrattenimento o in un contenuto apparentemente informale.
Il confine tra comunicazione editoriale, promozione commerciale e semplice visibilità di un marchio è diventato più sottile. Allo stesso tempo, le dimensioni dei soggetti coinvolti possono variare radicalmente: si va dai grandi operatori internazionali ai singoli creators che monetizzano una parte della propria attività online.
La Corte costituzionale non è chiamata a decidere se il divieto debba essere mantenuto. Dovrà valutare se il meccanismo sanzionatorio, nella sua configurazione attuale, rispetti il principio di proporzionalità. La questione è stata discussa nell’udienza pubblica del 24 giugno 2026 e il settore attende ora il deposito della decisione.
Un eventuale intervento della Consulta non comporterebbe necessariamente la cancellazione dell’articolo 9. Potrebbe, piuttosto, rendere necessario un sistema più flessibile, capace di distinguere tra violazioni di peso economico e di impatto profondamente diversi.
Google e il ruolo delle piattaforme online
Un altro capitolo decisivo si gioca a Lussemburgo. La causa C-421/24 nasce da un rinvio del Consiglio di Stato nell’ambito del contenzioso che coinvolge Google Ireland.
All’origine del procedimento c’è una sanzione di 750.000 euro applicata dall’AGCOM, accompagnata da un ordine di rimozione dei contenuti promozionali pubblicati su YouTube. La questione sottoposta alla Corte di giustizia riguarda la responsabilità delle piattaforme per i video caricati dagli utenti e, in particolare, dai creators che partecipano a programmi di partnership commerciale.
La disciplina europea sul commercio elettronico riconosce ai fornitori di servizi di hosting una limitazione di responsabilità per i contenuti memorizzati su richiesta degli utenti. Questa protezione, tuttavia, dipende dal ruolo effettivamente svolto dalla piattaforma e dalla sua conoscenza dell’attività illecita.
Il dubbio riguarda proprio la natura della relazione tra YouTube e i creators partner. La presenza di un contratto, la condivisione dei ricavi pubblicitari e l’accesso a strumenti dedicati sono sufficienti a considerare la piattaforma parte attiva nella produzione e nella diffusione del contenuto? Oppure l’esenzione continua ad applicarsi finché non c’è un controllo concreto sul singolo video?
La risposta avrà conseguenze che trascendono il settore del gioco. I programmi di monetizzazione sono ormai una componente strutturale dell’economia digitale e coinvolgono migliaia di creatori, inserzionisti e piattaforme.
I controlli continuano insieme alla Guardia di Finanza
Nonostante l’assenza di nuove sanzioni nel 2025, il divieto continua a rientrare nell’ambito dell’attività ispettiva svolta dall’AGCOM in collaborazione con la Guardia di Finanza.
Le verifiche effettuate nel corso dell’anno hanno interessato diversi ambiti di competenza dell’Autorità, tra cui la tutela dei consumatori, i servizi di comunicazione elettronica, l’audiovisivo, il telemarketing, il secondary ticketing e la pubblicità del gioco con vincita in denaro.
Vigilanza e sanzione, del resto, non coincidono. L’Autorità può continuare a monitorare il mercato, raccogliere elementi e verificare le condotte anche mentre i giudici definiscono i criteri da applicare. Saranno le pronunce della Consulta e della Corte di giustizia a chiarire se, e in quale misura, l’attuale sistema debba essere corretto.
Il divieto resta in vigore, ma può cambiare volto
La Relazione AGCOM 2026 descrive un sistema ancora operativo, ma attraversato da profonde incertezze interpretative. Il divieto introdotto nel 2018 non è sospeso e continua a rappresentare uno degli strumenti centrali della politica italiana di contrasto alla promozione del gioco. Ciò che può cambiare è il modo in cui la disciplina viene applicata.
La Corte costituzionale dovrà pronunciarsi sulla sanzione minima di 50.000 euro e sulla possibilità di graduarla in base alla gravità della violazione. La Corte di giustizia chiarirà invece quando una piattaforma può essere ritenuta responsabile dei contenuti pubblicati dai propri partner e se l’Italia avrebbe dovuto notificare preventivamente il divieto alla Commissione europea.
Per operatori, piattaforme, creators e autorità di vigilanza, non si tratta di questioni marginali. Dalle decisioni attese dipenderà il confine futuro tra la tutela della salute pubblica, la libertà economica, la responsabilità degli intermediari e la proporzionalità delle sanzioni.
Il dato di zero sanzioni nel 2025 va letto proprio in questo contesto. Non rappresenta la fine del divieto, ma il segnale di una fase di passaggio. I controlli restano, la norma continua a valere e la partita decisiva si è spostata nelle aule dei tribunali.
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